Assegno divorzile

La sentenza n. 32198/21 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite è una sentenza storica che in tema di assegno divorzile distingue tra componente ” assistenziale” e componente “compensativa”.

Il principio di diritto, rinvenibile al punto 34, è il seguente: “l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”.

In altre parole l’ex coniuge economicamente più debole che instauri una convivenza stabile con una terza persona non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell’assegno divorzile, mentre il discorso è diverso per la componente compensativa che sarà quantificata tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, dell’eventuale contributo offerto alla compagine familiare e di altre circostanze da provarsi.

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza.