Con l’ordinanza interlocutoria n.40885/21 il Presidente della 3^ sezione della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La questione posta riguarda l’applicabilità dell’art.141 del codice delle assicurazioni (azione diretta del trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro) anche all’ipotesi in cui non risultino coinvolti veicoli diversi da guello sul quale viaggiava la persona trasportata.
In effetti la norma richiamata usa l’espressione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con ciò lasciando intendere di non trovare applicazione nel caso di mancato coinvolgimento di un veicolo diverso da quello sul quale il trasportato viaggiava.
La guestione non è solo teorica e nemmeno di poco conto, atteso che ai sensi dell’art.141 codice dell’assicurazione è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, mentre l’azione ex art.144 codice delle assicurazioni e 2054, 1°comma e.e. presuppone la prova della condotta colposa del danneggiante e del nesso di causalità.
Le Sezioni Unite dovranno, dunque, scegliere tra una interpretazione di carattere letterale (rectius:lessicale) e una, invece, di rilievo sovranazionale, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia d’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.
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