L’ordinanza 18/11/2021 n. 35146 della Corte di Cassazione, scritta dal Giudice dott. Rossetti con semplicità e chiarezza (a differenza di altre sentenze trattato involute e poco comprensibili cui la Cassazione ci ha recentemente abituato), enuncia due principi fondamentali:
1 – Nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista.
Ne consegue che affermare che un capitolo di prova testimoniale sia inammissibile se formulato in modo negativo è erroneo in diritto ed è manifestamente insostenibile sul piano della logica.
Chiedere,infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero.
Sicchè l’opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone.
Il principio applicato dalla Corte d’Appello, nel caso di specie, urta dunque contro il millenario canone logico della reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista.
2 – Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è,dunque, ammissibile.
Valutativa, infatti, è l’istanza istruttoria intesa a sollecitare dal testimone un giudizio.
Ma riferire se un oggetto reale fosse visibile o non visibile (fattispecie di una buca sulla quale era caduto un ciclomotore) non è un giudizio, ma una percezione sensoriale.
Ne consegue che i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria“, essendo loro precluso solo di esprimere giudizi di natura tecnica.
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