Il dovere di informazione del cliente da parte dell’avvocato

Questo il principio di diritto di questa interessante sentenza della Corte di Cassazione – 34993/21 in tema di dovere di informazione del cliente da parte dell’avvocato:

L’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, 2°comma e 2236 cc pone all’avvocato di assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare aquest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, ocomunque produttive del rischio di effetti dannosi.

Credo non sia esagerato dire che di “consenso informato” si debba parlare non solo per le professioni sanitarie ma per tutte le professioni, ivi compresa la nostra.

A questo punto si pone però un problema di prova.

L’esigenza di documentare l’informazione data al cliente comporta la predisposizione di opportuno carteggio col cliente perché … “verba volant …scripta manent“.

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